Assicurazioni vita

Assicurazione vita

L'assicurazione per il caso vita

A chi conviene stipulare un'assicurazione sulla vita?

Le polizze vita sono una forma di tutela molto importante in caso di decesso o di inabilità al lavoro di persone con familiari a carico. La forma più indicata per questo tipo di necessità è l'assicurazione per il caso di morte o assicurazione di rischio, che garantisce il mantenimento dei familiari in caso di decesso dell'assicurato. Accanto all'assicurazione di rischio esistono anche polizze vita di capitalizzazione basate su un piano di risparmio, come p. es. le polizze miste, le polizze unit linked o index linked, le assicurazioni previdenziali. Prima di stipulare una polizza vita di capitalizzazione vi consigliamo di analizzare la propria situazione previdenziale e di leggere attentamente il nostro opuscolo Assicurazioni sulla vita - una valida pensione integrativa?

Che cos'è una polizza di capitalizzazione?

L’impresa assicuratrice s’impegna a pagare un capitale o una rendita in caso di sopravvivenza della persona assicurata al momento stabilito nel contratto. L’assicurazione può essere

di rendita o capitale differita/o: la compagnia assicuratrice si impegna a erogare la rendita o il capitale non immediatamente ma dopo un certo numero di anni;

di rendita immediata: viene versato un premio unico e la compagnia si impegna a versare la rendita stabilita nel contratto.

Polizze miste: sono una combinazione fra un’assicurazione caso vita di capitale differito e un’assicurazione caso morte. La compagnia assicuratrice non s’impegna solo a pagare una rendita o un capitale alla scadenza in caso di sopravvivenza dell’assicurato, ma anche a versare un determinato importo qualora l’assicurato muoia durante la durata del contratto (oltre alla restituzione dei premi versati, così come accade per tante polizze caso vita differite). Sconsigliamo di stipulare una polizza vita mista. Tenere separata l’assicurazione caso morte (che è copertura di un rischio) dall’assicurazione caso vita (che è una forma di risparmio) significa avere una maggiore flessibilità, rendimenti più elevati e una migliore copertura assicurativa.

Polizze unit linked: le unit linked sono polizze vita legate all’andamento di fondi comuni d’investimento. Sono quindi contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dal valore delle quote di fondi di investimento interni (costituiti dalla compagnia assicuratrice) o da fondi esterni (OICVM – Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) in cui vengono investiti i premi versati. Al termine del contratto verranno restituiti all’assicurato una somma pari al valore unitario a quel momento delle quote, moltiplicato per il numero di quote di fondi possedute. Il pagamento dei premi può essere a premio unico o a premi periodici.

Polizze index linked: le index linked sono contratti con rendimento legato agli indici di alcuni mercati borsistici. L’entità del capitale assicurato dipende dal valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento. Queste garanzie possono coprire sia il caso di vita che il caso di morte. Generalmente sono a premio unico.

Assicurazioni previdenziali (fondi pensione *)

tipo

fondatori

assicurato

valutazione

fondo chiuso

parti sociali

lavoratori dipendenti

conveniente

fondo aperto

banche, SIM, raccolta del risparmio, assicurazioni

tutti

poco conveniente

FIP, PIP (forme o piani individuali pensionistici)

assicurazioni

tutti

non conveniente

*La detrazione fiscale nei fondi pensione non è un vero risparmio se si considera che nella fase dell'erogazione della prestazione tale rendita è sottoposta all'IRPEF.

Revoca e recesso, riduzione e riscatto

Il consumatore può revocare la proposta finché non viene informato dell'accettazione da parte dell’impresa; di regola il termine di revoca è indicato nella polizza. Se invece è stato informato dell’accettazione o gli è stata inviata la polizza, il consumatore ha 30 giorni di tempo per recedere dal contratto.

La riduzione è regolata dalle condizioni contrattuali e consiste nella sospensione del pagamento dei premi.

Il riscatto consiste nell’interruzione anticipata del rapporto contrattuale.

Per ulteriori informazioni su revoca, recesso, riduzione e riscatto consultate il ns. opuscolo sulle assicurazioni vita.

Le coperture complementari

Previo pagamento di un sovrapremio il contratto di assicurazione può prevedere la possibilità di inserire garanzie complementari. Sconsigliamo di contrattare tali coperture complementari. Di solito costano troppo. Tipiche coperture complementari sono: il caso di morte accidentale, l’invalidità permanente, la diaria. Tenere separate tali garanzie dall’assicurazione caso vita significa una maggiore flessibilità, rendimenti più elevati e una migliora copertura assicurativa!

Consigli utili:

Polizze assicurative e investimenti di capitali andrebbero tenuti separati. L'assicurazione per il caso di morte e l'assicurazione in caso d'inabilità lavorativa (nella combinazione di polizza contro gli infortuni e la malattia) garantiscono la sicurezza dei vostri familiari. La previdenza per la vostra vecchiaia è invece cosa ben diversa da un'assicurazione sulla vita o da un fondo pensione privato.

Non date retta a chi cerca di presentarvi l'assicurazione sulla vita come il "terzo pilastro" del nostro sistema pensionistico: secondo le compagnie assicuratrici, il primo pilastro (la previdenza pubblica obbligatoria) offrirebbe sempre meno garanzie, poiché il numero degli anziani è in continuo aumento rispetto ai giovani. Ciò che conta non è tuttavia questo rapporto, bensì il rapporto tra popolazione occupata e inoccupata. Prima di prendere in considerazione il terzo pilastro, ossia la previdenza integrativa individuale, c'è ancora il secondo pilastro: i fondi pensione complementari regionali o di categoria. Tale strumento previdenziale presenta almeno per i lavoratori dipendenti vantaggi fiscali e rendimenti difficilmente conseguibili attraverso un fondo pensione privato. Il ricorso a forma di previdenza integrativa individuale dovrebbe rappresentare l'ultimo passo ai fini di una rendita per la vecchiaia. Anzitutto vale la pena pensare all'acquisto di una casa: un'abitazione di proprietà equivale pressappoco a una rendita mensile fino a 1.000 euro. La previdenza integrativa individuale (importante per i lavoratori autonomi) dovrebbe consistere in beni al riparo dal rischio inflazione (p.es. immobili, titoli di stato, per chi ha a disposizione risparmi notevoli ed è pratico di economia può investire anche in azioni o in fondi azionari convenienti) oppure in un contratto di risparmio, che garantisce sicurezza, liquidità, rendimento minimo e, eventualmente, un impiego etico del capitale investito.

State pensando a quanto ammonterà la rendita futura dei Vs. investimenti? FateVi fare allora un prospetto di calcolo preventivo presso un patronato. Chi quando andrà in pensione vorrà avere ad es. 500 Euro di entrate supplettive, dovrà mettersi da parte fino al termine della propria vita lavorativa almeno 75.000 Euro, cosa che – è bene ripeterlo – normalmente non avviene nel caso di polizze vita o polizze previdenziali private a lunga scadenza, ma solo eventualmente attraverso altre forme di investimento.

La previdenza privata complementare non è consigliabile; in ogni caso chi giunga sano in età avanzata portà eventualmente stipulare una polizza previdenziale a versamento unico, come del resto anche i fondi previdenziali complementari già offrono.

In passato, le polizze collegate a fondi d'investimento (unit linked) davano rendimenti spesso migliori delle polizze di capitalizzazione miste. Esse rappresentano un comodo investimento, consigliato a chi non vuole preoccuparsi in continuazione del proprio denaro.

Fatevi consegnare ogni anno un elenco contenente il rendimento netto annuo ottenuto e le spese applicate sulla polizza

prima di decidere di riscattare il contratto di assicurazione sulla vita, vi consigliamo di chiedere sempre il c. d. valore di riscatto e la comunicazione di tutti i costi applicati sulla polizza, nonché dei rendimenti netti ottenuti anno per anno.

Ricordate che, nell’ipotesi di riscatto nei primi 5 anni, il contraente perde anche i vantaggi fiscali di cui può aver beneficiato fino a quel momento, ossia deve restituire al fisco i benefici goduti (per i contratti stipulati prima del 01.01.2001)

ricordate che, nell’ipotesi di riscatto prima della metà della durata contrattuale, le somme rimborsate sono generalmente inferiori all’ammontare dei premi pagati. Attenzione: molte polizze vita sottoscritte come forma di risparmio non arrivano alla scadenza contrattuale, il che significa in genere costi ingenti per il consumatore;

Nelle polizze “linked” occorre prestare attenzione al rischio finanziario: se non avete contrattato una garanzia minima (garanzia di tutto il capitale e tasso di rendimento minimo annuo), la liquidazione del capitale può essere inferiore ai premi versati! Nella nota informativa deve essere ben evidenziata la presenza o meno di rischi finanziari a carico del contraente (circolare ISVAP n. 332 del 25.5.1998), inoltre devono essere descritte in modo chiaro le effettive prestazioni dell’assicurazione e l'eventuale presenza di garanzie accessorie.

Insieme alla nota informativa, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione rivalutabili deve essere consegnato un prospetto esemplificativo dello sviluppo del capitale (rendita) assicurato e dei premi nel corso della durata contrattuale con l’evidenza, ad ogni ricorrenza annuale, dei valori di riscatto e di riduzione. Attenzione: il prospetto esemplificativo, in quanto basato su ipotesi di rendimento, non è impegnativo per l’assicurazione.

Chiedete sempre un elenco dettagliato delle spese, specialmente quando la polizza di capitalizzazione include anche il caso di morte o garanzie accessorie (circolare ISVAP n. 249 del 17.3.1995): solo così è possibile conoscere con esattezza l'ammontare della somma effettivamente investita.

Alla scadenza del contratto consigliamo di optare per il rimborso del capitale. È meglio gestire in proprio il risparmio.

L’assicurazione sulla vita per il caso morte

Che cosa copre la polizza sulla vita “temporanea caso morte?”

A seguito del versamento di un piano prestabilito di premi annui, in caso di morte dell’Assicurato entro la scadenza prestabilita, al Beneficiario è liquidato un capitale. Le polizze “temporanee caso morte” si risolvono alla morte dell’Assicurato o comunque alla scadenza finale del contratto, senza possibilità di rinnovo alle stesse condizioni. In ogni caso i premi pagati restano acquisiti dall’Assicurazione.

A chi si rivolge?

La polizza sulla vita “temporanea caso morte” è un prodotto assicurativo previdenziale ed è consigliabile ai consumatori che hanno delle persone a carico o che hanno contratto un mutuo. La durata del contratto va quindi commisurata alla maggiore età dei figli (o al raggiungimento della loro indipendenza economica) o alla durata del mutuo.

Consigli utili:

le polizze vita “temporanee caso morte” possono essere stipulate a capitale e premio annuo costante (sono la forma più diffusa), a capitale e premio annuo crescente (capitale e premio annuo sono collegati all’indice ISTAT), oppure a capitale decrescente (consigliabile a chi ha contratto un mutuo ed il residuo debito diminuisce con il piano di ammortamento).

Premesso che l’assicurazione per il rischio di morte è operante qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, sono di norma operanti le seguenti esclusioni: 1) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario 2) partecipazione dell’Assicurato a delitti dolosi 3) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra (controllare in dettaglio la portata di tale esclusione) 4) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell’atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche 5) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo oppure se l’Assicurato viaggia in qualità di membro dell’equipaggio 6) suicidio se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione 7)altre esclusioni possono essere: attività sportiva non dichiarata come praticata alla data della sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente. Oppure: guida di veicoli o natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Consigliamo di controllare eventuali altre esclusioni.

L’immediata copertura assicurativa è subordinata alla condizione che l’Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa di assicurazioni. Qualora l’Assicurato abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, l’assicurazione rimane in parte sospesa per un periodo di sei mesi, denominato “periodo di carenza”. Consigliamo di sottoporvi a visita medica e comunque di controllare attentamente le limitazioni di garanzia operanti durante il periodo di “carenza”.

Ricordate che in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze rilasciate con dolo o colpa grave l’Assicurazione può rifiutare il pagamento del capitale in caso di morte dell’Assicurato( art. 1892 e 1893 del codice civile).

In caso di interruzione dei pagamenti del premio il contratto rimane in vigore per trenta giorni dalla data stabilita per il versamento della rata di premio dopodiché il contratto si risolve automaticamente. A parte questo caso, le polizze vita “temporanee caso morte” si risolvono alla morte dell’Assicurato o comunque alla scadenza finale del contratto senza possibilità di rinnovo alle stesse condizioni. I premi pagati restano acquisiti dall’Assicurazione.

Le somme dovute dall’Assicurazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art. 1923 del codice civile).

Il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione (art. 1920 del codice civile). Ciò significa che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

Quanto costa una polizza temporanea caso morte?

Il costi delle polizze “temporanee caso morte” sono evidenziabili dall’analisi del fabbisogno assicurativo. L’analisi personalizzata Vi darà un’attenta valutazione delle Vostre esigenze, evitando certi prodotti assicurativi ed inutili sprechi.Il premio dipende dal sesso, dall’età dell’Assicurato e dalla durata del contratto, dalla professione, dallo stato di salute e dalle attività sportive praticate dall’Assicurato stesso. La compagnia di assicurazione potrà quindi applicare soprapremi professionali, sanitari e sportivi.

Liquidazione del capitale

Maturato il diritto a ricevere il capitale per decesso dell’Assicurato, il Beneficiario deve presentare tutta la documentazione richiesta per dar corso alla liquidazione. L’Assicurazione è tenuta a corrispondere le somme dovute entro trenta giorni dal momento in cui ha ottenuto la documentazione. Nell’ipotesi di ritardo nel pagamento sono dovuti al beneficiario gli interessi di mora, calcolati al tasso legale di interesse (art. 1224 del C. C.).